Circolari

Decontribuzione sud (Articolo 27 decreto-legge n. 104/2020 convertito in legge n. 126/2020) – Chiarimento INPS.

Circolare n° 02/2021 » 15.01.2021

La norma in oggetto ha riconosciuto un esonero pari al 30 per cento dei contributi previdenziali (esclusi premi INAIL) ai datori di lavoro privati (esclusi agricoli e domestici) la cui sede di lavoro sia situata in regioni svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).

L’esonero si riferisce a tutti i rapporti di lavoro dipendente in essere, non solo alle nuove assunzioni, la cui prestazione si svolge nelle aree interessate.

Non è quindi un incentivo a nuove assunzioni, di scarsa utilità in questa fase, ma è subordinato al regolare rilascio del DURC, oltre che al rispetto dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, quale è ad esempio il CCNL sottoscritto da FISE-ASSOMANOVALANZA con FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI il 25 marzo 2019.

La misura è finalizzata a contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali.

L'agevolazione è concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19: trattasi quindi di Aiuto di Stato ai sensi delle normative europee e come tale necessita di approvazione preventiva.

Con messaggio n. 72 dell’11 gennaio u.s., l’INPS ha fornito chiarimenti circa l’applicabilità dell’esonero contributivo in alcuni casi particolari, tra cui appare di interesse per le aziende del settore quello inerente la tredicesima mensilità.

L’INPS ha infatti precisato che la decontribuzione può trovare applicazione anche sulla contribuzione relativa alla tredicesima mensilità erogata a dicembre 2020, ma esclusivamente con riferimento ai ratei maturati nel suddetto trimestre (ottobre 2020 - dicembre 2020).

I datori di lavoro interessati, che avessero già calcolato ed esposto l’esonero in argomento sull’intera tredicesima mensilità, procederanno alla rideterminazione dell’importo e la maggior somma, riferita ai ratei dei mesi da gennaio a settembre, potrà essere restituita nelle denunce di competenza gennaio 2021.

Cordiali saluti.

» Firma Il Segretario - Donatello Miccoli  |   Autore Miccoli
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